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14 ottobre 2021

Green pass, Draghi firma il dpcm sulle verifiche in ambito lavorativo

Green pass, Draghi firma il dpcm sulle verifiche in ambito lavorativo

 

 

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, del Ministro della Salute, Roberto Speranza, e del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colao, ha firmato il dpcm con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo. Il decreto interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. 

 

Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

 

 -l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;

 

-per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;

 

-per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;

 

-per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi operativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.

 

Per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa, come ad esempio quelle derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni, o connesse all’erogazione di servizi essenziali, i soggetti preposti alla verifica possono richiedere ai soggetti obbligati di rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 con l’anticipo strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore, ciò anche in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro.

 

Controllo da parte dei datori di lavoro: con quali modalità:

 

Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell’ambito lavorativo pubblico e privato ai sensi degli articoli 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministero della salute rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità, descritte nell’allegato H, che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell’ambito della Piattaforma nazionale-DGC, attraverso:

 

a) l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code;

 

b) una interazione, in modalità asincrona, tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la PN-DGC per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti pubblici degli enti aderenti a NoiPA;

 

c) una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS, e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti dei datori di lavoro, con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA;

 

d) una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei propri dipendenti.

 

Le funzionalità di verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 sono rese disponibili al solo personale autorizzato alla verifica per conto del datore di lavoro. La funzionalità di verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID 19 di cui alla lettera d) del comma 10 è attivata previa autorizzazione e accreditamento, sulla base di apposita convenzione con il Ministero della salute.

 

App controllo green pass e privacy:

 

Con riguardo all’uso del pacchetto di sviluppo per applicazioni, di cui al comma 10, lettera a), e delle librerie software e delle soluzioni da esse derivate, di cui al comma 12, il trattamento dei dati personali deve essere effettuato limitatamente alle informazioni pertinenti e alle operazioni strettamente necessarie alla verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19. È fatto esplicito divieto di conservare il codice a barre bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi COVID-19 sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle previste dal presente articolo le informazioni rilevate dalla lettura dei QR code e le informazioni fornite in esito ai controlli. In caso di utilizzo di tale modalità di verifica da parte del datore di lavoro, resta salvo quanto previsto dagli articoli 88 del Regolamento (UE) 2016/679 e 113 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid- 19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell’ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

 

Scarica l'allegato del DPCM

 

Allegato A

 

Allegato B

 

Allegato C

 

Allegato H

 

Leggi il Testo ufficiale del Governo

 

 

 

Per maggiori informazioni e consulenza in ambito sindacale:

 

segreteria@confapivicenzaepedemontana.org | 0424 017652

 

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